Come scegliere la giusta polizza RC Pofessionale
Quattro condizioni che non possono mancare
Dotarsi di una valida polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale è imprescindibile per i professionisti e le aziende di qualsiasi settore che forniscono servizi professionali a terzi.
Ma come scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze? Orientarsi in un panorama sempre più ampio di soluzioni RC professionali, può in effetti rivelarsi complicato.
Per aiutare i professionisti a districarsi in questo scenario, Victor Insurance Italia, parte della più grande realtà globale di Managing General Underwriting, ha individuato quattro condizioni essenziali, che non dovrebbero mai mancare in una polizza RC professionale.
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Copertura della responsabilità solidale
Secondo l’Art. 2055 del Codice Civile, nel caso in cui occorra un fatto dannoso “imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
È fondamentale, soprattutto per i professionisti che lavorano a stretto contatto con altri esperti, accertarsi che la polizza di RC professionale che si sta andando a scegliere copra la responsabilità solidale, così da evitare brutte sorprese. Questo stile di lavoro collaborativo potrebbe infatti, a fronte di un danno, esporre i professionisti al rischio di vedersi attribuita una quota di responsabilità maggiore.
Situazioni di questo tipo si possono verificare, per esempio, quando le parti coinvolte nelle diverse attività si rivelano insolventi. È necessario quindi che un professionista verifichi l’operatività di questa clausola nella propria polizza Rc professionale.
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Garanzia “Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento”
In alcuni settori, le conseguenze di un errore professionale possono emergere anche dopo diverso tempo dalla cessazione dell’attività. Al professionista potrebbe quindi capitare di ricevere una richiesta di risarcimento relativa a un atto commesso anni prima.
È importante scegliere una copertura che includa la clausola di “maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento”, che tuteli il professionista – o i suoi eredi – anche in caso di cessazione attività e/o decesso.
Deve essere quindi chiaramente esplicitato che l’assicurato ha facoltà di notificare all’assicuratore le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei propri confronti dopo la scadenza del periodo di assicurazione, a patto che traggano origine da fatti commessi nel periodo di assicurazione stesso.
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Definizione di circostanza
Nell’attività di un libero professionista è facile incappare in conflitti e lamentele da parte dei propri clienti. Queste situazioni non sono definite in tutte le coperture Rc professionali presenti sul mercato, poiché il sinistro viene identificato con la data della ricezione di una richiesta di risarcimento formale.
Il concetto di circostanza invece determina la possibilità di avvisare per tempo il proprio partner assicurativo di un’avvenuta contestazione. In questo modo l’Assicurato potrà denunciare una posizione cautelativa, e ottenere dall’Assicuratore l’apertura di un sinistro.
Qualora una contestazione dovesse, anche dopo anni e dopo la scadenza della polizza stessa, sfociare in una richiesta di risarcimento, l’Assicurato avrà la possibilità di vedersi tutelato.
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Copertura All Risks
Quando si sceglie un contratto assicurativo è bene verificare che lo stesso operi in regime di all risks, coprendo quindi ogni tipo di attività inerente la professione svolta, a eccezione di quanto previsto nelle esclusioni di polizza.
Quanto sopra differisce dai contratti assicurativi cosiddetti a “rischi nominati”, dove sono invece coperte le sole attività “nominate” in polizza, ed escluse quelle non esplicitate.
Operando in un ambito normativo in continua evoluzione, inoltre, assume maggior importanza il concetto di all risks, poiché sono oggetto di copertura anche nuove integrazioni e/o modifiche normative, senza necessità di manutenzione del contratto in corso.
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Fonte: Come scegliere la giusta polizza RC Pofessionale, pubblicato il 26 ottobre 2020 su ilbroker.it